Si realizzerebbe conseguentemente un capovolgimento della regola che cui all’art. 530 co. 2 c.p.c. , potendo il giudice applicare la pena concordata dalle parti altresì quando manchi sia dubbia se no contraddittoria la prova positiva del l’semplicità dell’incolpato. Rimpiattarsi nel difetto che dolo Secondo giustificare un’assoluzione, oppure un proscioglimento tradisce, https://www.avvocatopenalistanapoli.com/avvocati-commercialisti-italiani-napoli.html